Lo ha deciso con una sentenza il Giudice di Pace di Gallipoli, il 21 novembre scorso, pronunciandosi sul ricorso presentato da un automobilista difeso e rappresentato in giudizio dall’Avv. Valentina Corsano.
Il verbale, elevato dal Comando di Polizia di Gallipoli, contestava la violazione dell’art. 142 comma 8 del Codice della Strada, poiché alla guida del veicolo circolava ad una velocità che eccedeva il limite massimo consentito.
Il Giudice di pace ha ritenuto di accogliere il ricorso perché l’autovelox non era bene segnalato (art. 4 legge 2002/168).
Infatti, le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo anche all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle vigenti norme regolamentari.
La segnaletica permanente presente lungo la strada, secondo la sentenza, non risulta sufficiente per indicare e rendere sufficientemente visibile agli automobilisti la postazione di autovelox mobile.
Sul tema della corretta informazione agli automobilisti, il Giudice di Pace di Gallipoli, altresì, ha citato nella propria pronuncia la recentissima ordinanza della Cassazione, Sezione II, n. 2384 del 26 gennaio 2023, di cui molto si è discusso.
La Corte di Cassazione, infatti, ha precisato che il Codice della Strada, rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione.
In definitiva, l’autorità giudiziaria ha annullato il verbale di contestazione recapitato all’automobilista ribadendo che gli organi di polizia stradale che utilizzano i dispositivi ed i sistemi di controllo della velocità devono assicurarsi che la postazione di controllo sia efficacemente segnalata e resa visibile, nonché collocata ad un’adeguata distanza, sia dal segnale che indica l’attività di accertamento, sia dal segnale riportante il limite massimo di velocità.